Statuto
Statuto dell’Associazione “Cappellaio Matto”
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione “Cappellaio Matto”. E’ una libera Associazione apartitica, senza scopo di lucro, che intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.
Art. 2 – Sede legale
L’Associazione ha sede legale in Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Art. 3 – Scopo
I fini istituzionali dell’Associazione sono:
a) Promuovere ed organizzare (sotto forma di incontri, manifestazioni, rassegne, convegni, dibattiti, stages, concorsi, corsi di aggiornamento e perfezionamento, lezioni):
- interventi di tipo culturale, artistico e ricreativo (ivi compresi quelli a carattere musicale, circense, teatrale e cinematografico);
- interventi a tutela dell’ambiente;
- interventi di solidarietà sociale: pratiche di interazione e comunicazione non violenta e di approccio costruttivo ai problemi di disagio soggettivo e sociale;
- proposte di stili di vita responsabili volti ad uno sviluppo sostenibile.
b) Partecipare e collaborare ad attività consimili organizzate da altre Associazioni o Enti Pubblici e Privati, ed eventualmente assumersene l’incarico di coordinamento.
c) Porre particolare attenzione:
- allo strutturarsi dei rapporti personali tra i membri dell’associazione ed i destinatari delle sue attività in un ottica di crescita reciproca;
- alla riscoperta e valorizzazione delle potenzialità di luoghi e spazi del territorio locale rispetto ai fini sociali esposti al punto “a”.
Art. 4 – Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche. Il numero degli associati è illimitato.
Art. 5 – Ammissione dei soci
Per l’ammissione a socio si deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che ne valuta l’accettazione.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio.
Contro il rifiuto di ammissione è concesso appello, entro 30 giorni, al Collegio di Garanzia.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
Art. 6 – Diritti dei soci
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E’ perciò espressamente esclusa ogni limitazione di partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo: esso consente di partecipare alle votazioni riguardanti i punti esposti all’articolo 15 di questo stesso Statuto.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni e alle manifestazioni indette dalla stessa Associazione; di essere informati e di poter accedere agli atti dell’Associazione. Hanno poi il diritto di presentare proposte o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo e di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 7 – Doveri dei soci / eventuale cessazione della qualifica di socio
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’Associazione.
L’espulsione ha effetto immediato; i soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio di Garanzia.
Art. 8 – Quote sociali e contributi associativi
Tutti i soci, senza alcuna esclusione, sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 9 – Dimissioni dei soci
Il Socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio espulso.
Art. 10 – Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
b) dai contributi di privati, di Enti o Istituzioni pubbliche, dallo Stato e da organismi internazionali;
c) dai rimborsi che derivano da attività convenzionate;
d) dalle entrate che derivano da attività commerciali e produttive marginali;
e) dall’utile che deriva dalle attività e dalle manifestazioni organizzate dall’Associazione o alle quali essa partecipa;
f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
g) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
h) da ogni altro lecito tipo di entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 11 – Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consultivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
I due bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 12 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed il Vice Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio di Garanzia.
Art. 13 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 14 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato avente diritto di voto. Ciascun associato non può avere più di una delega.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno; la convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. L’ordine del giorno è sempre stabilito dai convocanti: indipendentemente dal tipo di convocazione vanno sempre inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti da almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio e per delega) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza semplice.
Per la modifica dello statuto, o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi il diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
La convocazione di ogni Assemblea va fatta con almeno una settimana di anticipo dalla data della stessa. Può avvenire sia con avviso pubblico affisso all’albo della sede sia con comunicazione (e-mail, telefono o fax) fatta dal Presidente o da persona dallo stesso delegata.
Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dalla stessa Assemblea; i verbali dell’Assemblea vanno firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede.
Art. 15 – Compiti dell’Assemblea dei soci
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio di Garanzia;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
c) approva le norme per il funzionamento dell’Associazione presentate dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
e) può revocare il Presidente, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo;
f) può deliberare sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, sempre in numero dispari, incluso il Presidente ed il Vice Presidente, che ne fanno parte. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’ intero Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo possono accettare in specifiche riunioni la presenza di membri dell’Assemblea con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo è ordinariamente convocato dal Presidente, che ne propone l’ordine del giorno, ma può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio Direttivo.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni con almeno una settimana di anticipo; l’avviso di riunione dovrà indicare l’ordine del giorno. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di ottenere l’inserimento di uno o più argomenti all’ordine del giorno; la richiesta va effettuata prima dell’avviso di convocazione.
I membri del Consiglio decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In questo caso esiste il diritto di appellarsi entro trenta giorni al Collegio di Garanzia, che decide in merito.
In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque all’Assemblea nella prima riunione successiva alla sostituzione.
Il Presidente è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’associazione. Tale incarico potrà essere affidato ad altri solo su delibera dell’Assemblea.
Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la discussione viene rinviata.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Le funzioni di segretariato sono svolte da persona nominata dallo stesso Consiglio; delle deliberazioni sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.
Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri più uno.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I suoi compiti sono:
a) discute l’ordine del giorno;
b) convoca l’Assemblea dei soci;
c) presenta un bilancio preventivo ed uno consuntivo all’Assemblea dei Soci;
d) presenta le norme per il funzionamento interno dell’Associazione all’Assemblea Soci;
e) propone un programma di lavoro all’Assemblea dei soci facendosi carico di promuoverne e coordinarne l’attività;
f) accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
g) può istituire commissioni di lavoro, formate da soci o non soci che si dichiarino disponibili a ciò;
h) può assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti.
Art. 18 – Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. A lui compete la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. E’ eletto dall’Assemblea e può dalla stessa essere revocato con il voto della maggioranza dei soci votanti. In caso di assenza o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
I suoi compiti sono:
a) prepara l’ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci;
c) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’amministrazione;
d) è responsabile, salvo delibere specifiche dell’Assemblea, della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’associazione.
d) è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, eseguire incassi e accettazione di donazioni di vario genere;
e) ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.
f) conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni. Le eventuali sostituzioni di componenti effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata dopo la nomina.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige l’apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 20 – Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni. Le eventuali sostituzioni di componenti effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata dopo la nomina.
Il Collegio di Garanzia decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio di Garanzia devono essere redatti i relativi verbali sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.
Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



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